La l n. 147/2021 di conversione del D.l. n. 118/2021 introduce dal 15.11.2021 un nuovo strumento nel panorama nazionale in materia di crisi d’impresa, ovvero la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Possono accedervi, in mancanza di requisiti dimensionali, tanto gli imprenditori commerciali che quelli agricoli, a condizione che siano iscritti nel Registro delle imprese.
Tale istituto si propone di anticipare l’emersione dello stato di crisi in cui potrebbero trovarsi le imprese che versino in stato di squilibrio patrimoniale o economico finanziario, al fine di permettere agli imprenditori di attivarsi tempestivamente per addivenire al risanamento aziendale in presenza di situazioni “reversibili”.
Rappresenta uno strumento, negoziale e flessibile, cui le imprese in difficoltà possono ricorrere in maniera del tutto volontaria – e ciò rappresenta la principale differenza con la diversa procedura di composizione assistita della crisi – con garanzia della riservatezza del ricorso alla procedura.
I vantaggi del ricorso all’istituto in esame devono individuarsi nella possibilità di accedere a misure premiali (riduzione di sanzioni tributarie, di interessi su debiti tributari, rateazione delle somme non versate a titolo di imposta sul reddito), oltreché di chiedere misure protettive del patrimonio aziendale, previa istanza al Tribunale competente; inoltre, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, beni e diritti mediante i quali viene esercitata l’attività di impresa.
Ciò posto, si evidenzia che l’esperto, in estrema sintesi, quale soggetto terzo ed indipendente munito di specifiche competenze, “affianca” l’imprenditore ed interviene nell’ambito delle trattative con i creditori (e con gli altri eventuali soggetti interessati, ad. es. finanziatori) nell’ottica di addivenire al risanamento aziendale: in pendenza della composizione negoziata, la gestione dell’impresa compete all’imprenditore, che deve tuttavia informare l’esperto qualora intenda procedere ad atti di straordinaria amministrazione o eseguire pagamenti non coerenti con l’andamento delle trattive in corso (o con le prospettive di risanamento).
Da punto di vista pratico, è stata istituita una piattaforma telematica, accessibile agli imprenditori attraverso il portale della Camera di Commercio locale, che offre (i) un’analitica check list contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza, nonchè (ii) un test “pratico” per la verifica della ragionevole perseguibilità “concreta” del risanamento.
Tali strumenti sono finalizzati a permettere agli imprenditori di effettuare un’autodiagnosi dello “stato di salute” della propria impresa, e, nello specifico, di comprendere la sostenibilità del debito accumulato alla luce dei flussi di cassa futuri previsti.
Una volta preso atto dell’ammontare dei debiti e dei flussi economico-finanziari risultanti dal piano di risanamento, l’esperto stimola la formulazione di proposte concrete da parte dell’imprenditore e delle parti interessate.
L’incarico dell’esperto si conclude (i) quando l’imprenditore non compaia davanti al medesimo senza addurre giustificazioni, (ii) qualora ritenga l’insussistenza ab origine, o, il venir meno di ogni prospettiva di risanamento, (iii) con la decorrenza del termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina o del maggior termine richiesto dalle parti, qualora non siano giunte ad una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio, nonché (iv) quando le parti individuino una soluzione idonea mediante la conclusione di un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, di un accordo che produca gli effetti del piano attestato di cui all’art. 67, comma 3, lettera d), L.F. o di una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 182-octies L.F.