Che cos’è il Durc di congruità?
Il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) è un documento funzionale a certificare la regolarità contributiva di un’impresa (e dei lavoratori autonomi) relativamente agli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori, nei confronti di Inps, Inail e Casse edili di riferimento.
In particolare, il nuovo Durc di congruità è stato introdotto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 243/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 29.07.2021) attuativo dell’art. 8, comma 10-bis, del cd. Decreto Semplificazioni (D.l. n. 76/202o), e la sua obbligatorietà si propone di contrastare l’utilizzo della manodopera irregolare.
Si applica alle opere la cui denuncia di inizio lavori sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.
Rappresenta una novità per il settore edile nell’ambito di lavori pubblici e privati, eseguiti in appalto o in subappalto, che prevede l’applicazione di un sistema di verifica sulla congruità dell’incidenza della manodopera rispetto ai complessivi lavori da eseguirsi: in buona sostanza, permette di controllare la proporzionalità della manodopera impiegata rispetto al singolo incarico.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che “rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a euro settantamila.”
Ai sensi dell’art. 4 del decreto, negli appalti pubblici, la congruità deve essere richiesta contestualmente alla presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, mentre, negli appalti privati, invece, la congruità deve essere provata dall’impresa prima che il committente provveda all’erogazione del saldo finale.
La verifica viene effettuata mediante un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità, riferibili alle singole categorie di lavoratori, previsti dalla tabella allegata all’Accordo collettivo delle Parti sociali del settore edile stipulato il 10.09.2020.
A titolo esemplificativo, trattasi di una percentuale minima del 14,28% per la nuova edilizia civile e del 5,36% per la nuova edilizia industriale; quanto, invece, alle ristrutturazioni di edifici, è stabilita una percentuale minima del 22% nell’ipotesi di edilizia civile e del 6,69% in caso di edilizia industriale.
Ciò premesso, nel caso in cui la verifica conduca ad un esito positivo, l’impresa ottiene l’attestazione; diversamente, “scatta” la presunzione di non congruità della manodopera impiegata.
Soltanto nei casi in cui lo scostamento rispetto agli indici venga accertato in misura inferiore o uguale al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, verrà comunque rilasciata dalla Cassa Edile di riferimento l’attestazione di congruità, a condizione che il Direttore dei lavori fornisca idonea giustificazione di tale scostamento.
Qualora lo scostamento, al contrario, risulti maggiore del 5%, la Cassa Edile di riferimento inviterà l’impresa alla regolarizzazione: qualora l’impresa, entro 15 giorni, provveda, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, al versamento dell’importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità, verrà rilasciato il Durc di congruità.
Trascorso inutilmente, invece, il termine di 15 giorni, l’esito negativo comporterà l’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Si segnala che la Commissione nazionale paritetica per le casse edili ha predisposto una piattaforma online (https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect) per la gestione delle richieste del Durc di congruità nonché per il suo rilascio, mettendo a disposizione delle imprese una guida esplicativa avente ad oggetto le modalità di registrazione e di inserimento dei dati necessari ad ottenere il rilascio dell’attestazione.
*
Avv. Gianluca Bolzan
BOLZAN Studio Legale
Contatti: info@studiobolzan.it
*Il presente contributo non ha fini scientifici ma meramente divulgativi: ogni singolo caso concreto dovrà sempre essere oggetto di approfondimento.