In via generale, ai sensi dell’art. 21 T.U.F., nella prestazione dei servizi di investimento, gli Intermediari finanziari – fermo l’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza – devono acquisire dai Clienti tutte le informazioni necessarie, operando in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.
Il Regolamento Intermediari, invece, specifica sul punto che tutte le informazioni indirizzate dagli Intermediari ai Clienti devono essere chiare, corrette e non fuorvianti; in ogni caso, questi ultimi devono ricevere informazioni appropriate affinchè possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento nonché lo specifico tipo di strumenti finanziari proposti, oltreché i rischi connessi.
Le norme soprarichiamate risultano conseguentemente finalizzate a consentire ai Clienti di compiere scelte di investimento pienamente e realmente consapevoli, tenuto conto, da un lato, delle specifiche caratteristiche dell’investitore, e, dall’altro, di quelle del titolo verso cui si indirizza l’investimento: la contrattazione in materia di titoli mobiliari, infatti, risulterebbe al contrario fondata su una netta disparità informativa a danno del Cliente, cd. contraente debole.
Cosa succede se gli Intermediari finanziari violano gli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia di servizi di investimento?
La risposta al quesito presuppone un breve esame delle più significative pronunce intervenute sul tema.
Quanto ai rimedi esperibili dall’investitore in conseguenza all’inosservanza delle norme di comportamento stabilite a carico degli Intermediari finanziari, le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze gemelle nn. 26724, 26725 del 2005, hanno stabilito che la violazione dei doveri d’informazione del Cliente può dar luogo a responsabilità contrattuale ove si tratti di violazioni riguardanti le singole operazioni di investimento (o disinvestimento) compiute in esecuzione del contratto quadro d’intermediazione finanziaria.
Qualora l’omessa informativa, quindi, si collochi nella fase successiva alla stipula del contratto quadro e, precedentemente alla sottoscrizione dell’ordine di acquisto dei singoli titoli mobiliari, si configura una responsabilità derivante dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto quadro, come integrati dalle regole imperative di condotta previste dalla normativa di rango primario e secondario.
I rimedi a disposizione del Cliente, quindi, sono la risoluzione per inadempimento del singolo ordine di investimento, qualora trattasi di inadempimento grave ai sensi dell’art. 1455 c.c., e il risarcimento del danno, pari all’importo investito dal risparmiatore nell’acquisto del prodotto finanziario.
Quanto all’onere della prova, grava sull’Intermediario l’onere di provare di aver correttamente informato il Cliente circa la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione (cfr. Cass. Civ. n. 18153/2020).
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora l’Intermediario si renda inadempiente ai suesposti obblighi d’informazione nei confronti dei Clienti, deriva “in via presuntiva l’accertamento del nesso di causalità del danno subito dall’investitore” quale conseguenza di una scelta non consapevole di investimento (cfr. Cass. Civ. nn. 27212/2021, 18153/2020, 15936/2018, 12544/2017).
Va da sé che, per superare la presunzione che fa gravare sull’Intermediario la responsabilità conseguente al mancato assolvimento degli obblighi informativi, quest’ultimo dovrà dimostrare di aver operato diligentemente e, contestualmente, il comportamento negligente del Cliente, prova che potrà essere fornita con ogni mezzo (cfr. Cass. Civ. nn. 9763/2018, 19417/2017).
Concludendo, si evidenzia che l’Intermediario non è esonerato dal puntuale adempimento degli obblighi informativi previsti dalla suesposta normativa nemmeno nell’ipotesi in cui il Cliente possegga una comprovata esperienza nell’ambito dei titoli mobiliari: la condotta pregressa di quest’ultimo risulta infatti del tutto irrilevante, non essendo presa in considerazione da alcuna disposizione di legge quale fattore che “mitighi” i doveri gravanti sui soggetti che prestano servizi di investimento (cfr. Cass. Civ. n. 18153/2020).