Il Consiglio dei Ministri, con D. Lgs. n. 183 del 4.11.2021, in attuazione dell’art. 29 della L. n. 53/2021 (cd. Legge di delegazione europea 2019-2020), ha introdotto la possibilità, nel nostro ordinamento, di costituire on line società a responsabilità limitata (S.r.l.) e società a responsabilità limitate semplificate (S.r.l.s.).
La ratio della riforma è, all’evidenza, quella di ridurre le tempistiche ed i costi della procedura, nell’ottica di addivenire ad una crescente “digitalizzazione” del diritto societario, nell’ambito di un mercato unico europeo, che riguardi sia la costituzione delle società che la registrazione di succursali di imprese con sede legale in uno dei paesi dell’Unione europea.
In precedenza, la disciplina previgente imponeva la presenza fisica delle parti contestualmente alla stipula dell’atto notarile di costituzione delle suddette società, posto che il notaio risultava incaricato di (i) identificare le parti, (ii) approfondirne la volontà ai fini di verificarne il rispetto della normativa applicabile; (iii) raccoglierne la sottoscrizione.
Ora, l’atto costitutivo di S.r.l. ed S.r.l.s. (con sede in Italia e capitale versato mediante conferimenti in denaro sul c/c bancario dedicato, intestato al rogante) può essere ricevuto dal notaio avvalendosi di una piattaforma telematica (creata e gestita dal Consiglio nazionale del notariato) mediante atto pubblico informatico, forma che prevede la partecipazione delle parti in videoconferenza, con successiva sottoscrizione digitale dello stesso; qualora una delle parti ne risulti sprovvista, la firma digitale può essere rilasciata direttamente dal notaio rogante.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in punto atto pubblico informatico (oltreché quelle relative alla sua sottoscrizione) previste dalle Legge notarile.
In particolare, la piattaforma in questione deve prevedere modalità che consentano (i) l’accertamento dell’identità delle parti; (ii) la verifica dell’apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata, oltreché della validità dei relativi certificati; (iii) di percepire esattamente la volontà manifestata dalle parti in videoconferenza, assicurando il collegamento continuo nonché la visualizzazione dell’atto e la sua successiva conservazione.
Il notaio, infatti, qualora nutra dubbi sull’identità del richiedente (o rilevi la violazione delle norme poste in tema di capacità di agire o di rappresentanza), è obbligato ad interrompere la “stipula digitale”, richiedendo la presenza fisica di tutte le parti o di alcune soltanto di esse; si aggiunge che il D. Lgs. n. 183/2021 introduce alcune modifiche in punto ineleggibilità degli amministratori, disponendo l’estensione agli amministratori di S.r.l. delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 c.c. per gli amministratori di società per azioni.
La procedura deve svolgersi nel complessivo intervallo di tempo di giorni dieci.
Per completezza, si sottolinea infine che gli atti costitutivi di società ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico possono essere redatti anche mediante l’uso di schemi negoziali uniformi (predisposti dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicati sui portali delle Camere di commercio): in tale ipotesi, la durata della procedura è ridotta a complessivi giorni cinque e il compenso per l’attività notarile dev’essere determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C9-Notai del decreto del Ministero della giustizia n. 140 del 20.07.2012, ridotto della metà.