Il primo gennaio 2022 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 170/2021, recante modifiche del D. Lgs. n. 206/2005, cd. Codice del Consumo, in attuazione della direttiva UE n. 2019/771.
Segnatamente, sono stati modificati gli artt. dal 128 al 135, e sono stati introdotti i nuovi artt. da 135-bis a 135-septies, con le conseguenze che seguono.
Innanzitutto, la nozione di bene viene ora estesa a ricomprendere i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”.
Si evidenzia poi che la normativa consumieristica risulta ora applicabile non soltanto ai contratti di vendita bensì, inoltre, anche alle fattispecie negoziali analoghe quali permuta, somministrazione, appalto, opera, fornitura di beni da fabbricare o produrre e ciò, si badi bene, indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato stipulato a distanza, on line, o in presenza, in un negozio fisico.
Ciò premesso, la garanzia risulta ora estesa non soltanto ai prodotti “difettosi” ma anche quelli “non conformi al contratto”, con disposizioni più specifiche e dettagliate rispetto alla disciplina precedentemente vigente in punto requisiti soggettivi ed oggettivi.
Segnatamente, dal punto di vista oggettivo il bene, ai sensi del nuovo art. 129 del Codice del Consumo, deve:
Dal punto di vista soggettivo, invece, il bene deve rispettare i seguenti requisiti:
Inoltre, il nuovo art. 133 contiene nuove norme sulla responsabilità del venditore, il quale risponde per qualsiasi vizio di conformità del bene (anche se trattasi di bene con elementi digitali) esistente al momento della consegna, manifestatosi entro due anni; si segnala anche che la riforma ha cancellato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi del bene entro due mesi dalla loro scoperta.
Infine, il presente breve excursus relativamente alle novità introdotte dalla riforma deve porre l’attenzione sul fatto che il nuovo art. 135-quinques prevede ora obblighi più puntuali in capo al venditore o al produttore che offrano una garanzia convenzionale aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla legge.
Qualora, infatti, le condizioni di garanzia risultino meno vantaggiose rispetto a quelle promesse mediante pubblicità, la garanzia vincola secondo le modalità pubblicizzate, a meno che la pubblicità non sia stata adeguatamente modificata prima della conclusione del contratto; in ogni caso, la garanzia deve essere sempre consegnata al consumatore entro e non oltre il momento di consegna della merce, su supporto durevole e con modalità che risultino comprensibili ad un soggetto dotato di diligenza media.