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13 Aprile 2022La nuova responsabilità del produttore per beni difettosi e non funzionanti nel codice del consumo

Il primo gennaio 2022 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 170/2021, recante modifiche del D. Lgs. n. 206/2005, cd. Codice del Consumo, in attuazione della direttiva UE n. 2019/771.
Segnatamente, sono stati modificati gli artt. dal 128 al 135, e sono stati introdotti i nuovi artt. da 135-bis a 135-septies, con le conseguenze che seguono.
Innanzitutto, la nozione di bene viene ora estesa a ricomprendere i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”.
Si evidenzia poi che la normativa consumieristica risulta ora applicabile non soltanto ai contratti di vendita bensì, inoltre, anche alle fattispecie negoziali analoghe quali permuta, somministrazione, appalto, opera, fornitura di beni da fabbricare o produrre e ciò, si badi bene, indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato stipulato a distanza, on line, o in presenza, in un negozio fisico.
Ciò premesso, la garanzia risulta ora estesa non soltanto ai prodotti “difettosi” ma anche quelli “non conformi al contratto”, con disposizioni più specifiche e dettagliate rispetto alla disciplina precedentemente vigente in punto requisiti soggettivi ed oggettivi.
Segnatamente, dal punto di vista oggettivo il bene, ai sensi del nuovo art. 129 del Codice del Consumo, deve:
- risultare idoneo allo scopo per il quale si usano beni di quel tipo, alla luce della normativa applicabile, delle norme tecniche o, in mancanza, delle regole di condotta applicabili allo specifico settore;
- corrispondere alla descrizione del campione messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- essere completo, dovendo essere consegnato unitamente agli accessori e alle istruzioni, oltreché correttamente imballato;
- possedere le qualità in via ordinaria proprie di un bene del medesimo tipo (e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche in base alle dichiarazioni del venditore, alla pubblicità e all’etichetta) anche in termini di quantità, durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza.
Dal punto di vista soggettivo, invece, il bene deve rispettare i seguenti requisiti:
- corrispondenza alla descrizione, tipo, quantità e qualità contrattuali, anche in punto funzionalità e compatibilità;
- idoneità ad ogni utilizzo particolare desiderato dal consumatore di cui sia stato notiziato il venditore entro la conclusione del contratto di vendita.
Inoltre, il nuovo art. 133 contiene nuove norme sulla responsabilità del venditore, il quale risponde per qualsiasi vizio di conformità del bene (anche se trattasi di bene con elementi digitali) esistente al momento della consegna, manifestatosi entro due anni; si segnala anche che la riforma ha cancellato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi del bene entro due mesi dalla loro scoperta.
Infine, il presente breve excursus relativamente alle novità introdotte dalla riforma deve porre l’attenzione sul fatto che il nuovo art. 135-quinques prevede ora obblighi più puntuali in capo al venditore o al produttore che offrano una garanzia convenzionale aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla legge.
Qualora, infatti, le condizioni di garanzia risultino meno vantaggiose rispetto a quelle promesse mediante pubblicità, la garanzia vincola secondo le modalità pubblicizzate, a meno che la pubblicità non sia stata adeguatamente modificata prima della conclusione del contratto; in ogni caso, la garanzia deve essere sempre consegnata al consumatore entro e non oltre il momento di consegna della merce, su supporto durevole e con modalità che risultino comprensibili ad un soggetto dotato di diligenza media.