Come si calcolo l’importo dell’assegno di divorzio dovuto all’ex coniuge?
L’assegno di divorzio trova la propria causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale.
Ai sensi dell’art. 5 della l. n. 898/1970, il Tribunale, quando pronuncia sentenza di divorzio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto, oltreché della durata del matrimonio, delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune nonché del reddito di entrambi.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Si premette che secondo l’orientamento tradizionale dei Tribunali l’entità dell’assegno divorzile doveva essere parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
I contenuti strutturali dell’assegno di divorzio sono stati “rivisitati” dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nell’ottica di valorizzare il principio di autoresponsabilità dei coniugi nonché le scelte personali compiute in costanza di matrimonio.
La Cassazione a Sezioni Unite ha infatti stabilito che la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto in pari misura:
Ad esempio, è stata esclusa l’applicabilità della “quota” perequativa-compensativa dell’assegno divorzile in un caso in cui il patrimonio familiare risultava per lo più frutto della ricchezza del marito, mentre la moglie si era dedicata alla propria autonoma attività ed alla famiglia.
In altro caso, è stata ritenuta dovuta tale “quota” nei confronti dell’ex moglie rimasta fuori dal mondo del lavoro per scelta del marito durante l’ultradecennale matrimonio, con la precisazione che la stessa, in possesso di un diploma, non è era certo esonerata dal cercare un’occupazione funzionale ad ottenere l’autonomia economica.
L’assegno divorzile spetta dal momento in passaggio in giudicato della pronuncia sullo scioglimento del vincolo, anche se il Tribunale può pronunciare sentenza non definitiva, disponendo la continuazione del procedimento solo per la determinazione dell’assegno; nella sostanza la successiva sentenza che disporrà l’obbligo di corresponsione dell’assegno potrà far retroagire i propri effetti dalla data della domanda di divorzio.
Può essere sempre chiesta la revisione dell’assegno di divorzio qualora sopravvengano giustificati motivi che conducano ad una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi tale da alterare il pregresso assetto economico-patrimoniale conseguente al provvedimento che ha disposto l’obbligo di corrispondere l’assegno.
L’assegno divorzile può anche essere anche corrisposto in un’unica soluzione e l’importo concordato dovrà essere sottoposto al Tribunale, che dovrà valutarne l’equità.
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Avv. Gianluca Bolzan
BOLZAN Studio Legale
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*Il presente contributo non ha fini scientifici ma meramente divulgativi: ogni singolo caso concreto dovrà sempre essere oggetto di approfondimento.