La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25530/2021, depositata il 21.11.2021, ha escluso la responsabilità, per le obbligazioni tributarie della società a responsabilità limitata sottoposta a liquidazione, del suo amministratore.
Il Giudice di legittimità ha infatti stabilito che dall’autonomia patrimoniale perfetta propria delle società a responsabilità limitata consegue l’esclusiva imputabilità al soggetto ultra-individuale dell’attività svolta in suo nome, oltreché, naturalmente, dei relativi debiti, principio che non trova deroga alcuna relativamente alle obbligazioni di carattere tributario gravanti sulla società.
In particolare, la pronuncia in questione evidenzia come non possa, in alcun modo, farsi applicazione analogica dell’art. 36 del D.p.r. 602/1973.
Tale norma, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, per quanto qui interessa, prevedeva la responsabilità dei liquidatori – nonché degli amministratori in carica all’atto di scioglimento della società qualora non si fosse provveduto alla nomina dei liquidatori – per le imposte dovute relativamente al periodo di svolgimento della liquidazione, nonché per quelle anteriori.
Ciò, si badi bene, in tutte le ipotesi in cui tali soggetti avessero soddisfatto in via prioritaria crediti di grado inferiore rispetto a quelli tributari o, senza soddisfare i crediti tributari, avessero assegnato beni ai soci o, in ogni caso, avessero occultato beni sociali, anche mediante omissioni od artifici contabili, negli ultimi due periodi d’imposta antecedenti alla liquidazione.
Tanto premesso, evidenzia la Cassazione che l’ipotesi di responsabilità prevista dalla norma soprarichiamata rappresenta una particolare tipologia di responsabilità per obbligazione propria ex lege di natura civilistica, trovando il proprio fondamento in un credito fondato sulla violazione degli artt. 1176, 1218, c.c., posto che non vi sono nel nostro ordinamento norme che prevedono che amministratori, soci e liquidatori di società in liquidazione risultino coobbligati per i debiti tributari della società, e ciò nemmeno qualora quest’ultima venga cancellata dal Registro delle imprese.
Trattandosi quindi di obbligazione propria dell’amministratore – che prescinde da qualsivoglia forma di responsabilità solidale, la stessa deve essere oggetto di uno specifico atto di accertamento, analiticamente motivato in punto elementi costitutivi (violazione graduatoria dei crediti, assegnazione beni ai soci in mancanza del pagamento dei debiti tributari, occultamento beni sociali nei due periodi di imposta precedenti alla liquidazione).
In altre parole, quindi, la responsabilità degli amministratori non discende dall’atto presupposto (relativo all’obbligazione tributaria) e ciò, nemmeno nell’ipotesi di estinzione della persona giuridica, poiché, in tal caso, non si verifica alcun fenomeno successorio.
Trattandosi di obbligazione propria dell’amministratore, conseguentemente, la pretesa erariale nei confronti degli amministratori, per potersi considerare legittima, necessita di un atto di accertamento ad hoc che contenga la prova degli elementi costitutivi sopra evidenziati.
Concludendo, la Cassazione stabilisce quindi che la responsabilità a carico dell’amministratore-liquidatore inadempiente all’obbligo di pagare, con l’attivo risultante dalla liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione, nonché quelle anteriori, non può essere fatta valere mediante la notifica all’amministratore-liquidatore di una cartella di pagamento relativa ad un atto di accertamento definitivo soltanto a carico della società.