
Brevi cenni sulla natura giuridica delle criptovalute
12 Aprile 2022
Il calcolo dell’assegno di divorzio
12 Aprile 2022Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un istituto che, così come oggi definito, è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 297/1982.
Ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile, il TFR spetta ai lavoratori subordinati in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro (salva la possibilità di richiedere un’anticipazione nei termini che seguono) e deve essere corrisposto al dipendente nel termine previsto dallo specifico Contratto collettivo nazionale di categoria in concreto applicabile alla singola fattispecie.
In breve, l’intero importo spettante al lavoratore a titolo di TFR dev’essere calcolato sommando la relativa quota accantonata per ciascun anno lavorativo, quota che deve essere pari all’importo della retribuzione annua (sottratto lo 0,5% a titolo di finanziamento del sistema previdenziale del fondo di garanzia), divisa per il coefficiente di 13,5; per completezza, si rendono doverose alcune precisazioni:
- qualora il prestatore abbia reso la propria attività lavorativa per un periodo inferiore all’anno, la quota dev’essere in proporzione ridotta al periodo di effettiva occupazione (nel caso in cui la prestazione sia stata resa per un periodo pari o superiore a 15 giorni, dovrà essere conteggiato l’intero mese);
- in tutte le ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa, la retribuzione annua di riferimento ai fini del calcolo del TFR è rappresentata dall’equivalente di spettanza del lavoratore in mancanza del verificarsi della sospensione.
Inoltre, alla data del 31 dicembre di ogni anno, l’ammontare del TFR accantonato negli anni precedenti deve essere rivalutato secondo un tasso rappresentato dall’1,5 % in misura fissa e dal 75 % dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai ed impiegati) accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Quanto ai profili fiscali, ai sensi degli artt. 17, 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il TFR è soggetto a tassazione separata.
Infine, come sopra rilevato, taluni lavoratori, in possesso di determinati requisiti, qualora la domanda sia supportata dalle specifiche necessità previste dalla legge, possono richiedere un anticipo del TFR maturato al momento della richiesta.
Ferme le diverse condizioni previste dagli specifici CCNL, tale richiesta può essere avanzata qualora il prestatore:
- abbia maturato un’anzianità di servizio alle dipendenze del medesimo lavoratori per almeno 8 anni;
- domandi l’anticipazione nella misura massima del 70% del TFR maturato alla data della richiesta;
- sussistano contingenze economiche che spingano il lavoratore a utilizzare l’anticipo del TFR per spese sanitarie necessarie, terapie, interventi, acquisto ad uso abitativo della prima casa per sé o i discendenti, o per fronteggiare le spese sorte durante i periodi di fruizioni dei congedi parentali.
Si sottolinea inoltre che, a decorrere dal luglio 2018, il legislatore ha eliminato la possibilità per i lavoratori di ottenere il TFR direttamente in busta paga (cfr. messaggio INPS n. 2791/2018).